5 Agosto 2026
Sicurezza-sul-Lavoro-1

Nel 2024 la Regione Marche ha registrato 16.676 denunce di infortunio sul lavoro, con una riduzione dell’1,4% rispetto al 2023.

Il calo riguarda soprattutto gli infortuni in occasione di lavoro (-1,7%), mentre quelli in itinere restano sostanzialmente stabili (-0,3%).

Anche il comparto agricolo e forestale – che comprende le attività nei boschi e nelle campagne – ha registrato una diminuzione, confermando un trend positivo.

Va ricordato che, secondo i chiarimenti del Ministero del Lavoro (interpello n. 2/2025), i boschi non sono considerati “luoghi di lavoro” ai sensi del Titolo II del D.lgs. n. 81/2008. Ciò significa che non si applicano le norme strutturali (illuminazione, servizi igienici, aerazione), ma restano pienamente valide le disposizioni generali di sicurezza: dispositivi di protezione individuale, formazione, organizzazione delle squadre e sorveglianza sanitaria.

Gli infortuni che avvengono in contesti boschivi sono comunque rilevanti e vengono regolarmente denunciati all’INAIL.

Le province marchigiane mostrano andamenti differenziati: Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro Urbino hanno registrato cali nelle denunce, mentre Fermo ha visto un incremento. In totale, il 65% degli infortuni ha riguardato uomini e quasi l’80% lavoratori italiani.

Questi dati confermano che, sebbene il numero complessivo di incidenti sia in diminuzione, la sicurezza nelle attività forestali rimane una priorità.

La campagna antincendio boschiva e le operazioni di manutenzione richiedono infatti un impegno costante per ridurre i rischi e garantire condizioni di lavoro sicure.

Scheda FAQ operativa – Norme di sicurezza nei boschi e attività AIB

1. Il bosco è un “luogo di lavoro” ai sensi del D.lgs. 81/2008?

No. L’art. 62, comma 2, lett. d-bis esclude i boschi e i terreni agricoli/forestali dall’applicazione del Titolo II.

2. Quali norme si applicano?

Restano valide tutte le disposizioni generali di tutela (Titolo I) e quelle specifiche per le attività agricole e forestali.

3. Cosa significa in pratica?

  • Obbligo di fornire DPI adeguati (caschi, guanti, scarponi, dispositivi anticaduta).

  • Formazione specifica sui rischi boschivi e sulle procedure AIB.

  • Organizzazione delle squadre con ruoli chiari e procedure di emergenza.

  • Sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a rischi particolari (calore, fumo, sforzo fisico).

4. Le attività di antincendio boschivo (AIB) sono escluse dal Titolo II?

Sì, non sono assimilabili a “luoghi di lavoro” in senso tecnico-giuridico.

Tuttavia, devono rispettare tutte le misure di sicurezza previste dal decreto per la protezione dei lavoratori.

5. Gli infortuni nei boschi sono rilevanti ai fini INAIL?

Sì. Anche se il bosco non è un “luogo di lavoro” ai sensi del Titolo II, gli infortuni che vi accadono sono pienamente rilevanti e vengono regolarmente denunciati e conteggiati dall’INAIL.

Commento di Guido Bianchini, “Le FAQ ministeriali chiariscono un punto spesso frainteso: il bosco non è un ‘luogo di lavoro’ ai sensi del Titolo II del D.lgs. n.81/2008, ma questo non riduce in alcun modo gli obblighi di tutela. Gli operatori impegnati nelle campagne antincendio boschive o nelle attività forestali devono ricevere formazione adeguata, disporre di DPI idonei e lavorare in squadre organizzate. È fondamentale che le aziende e gli enti locali traducano questi chiarimenti in protocolli operativi concreti, perché la prevenzione non si gioca sulle definizioni giuridiche, ma sulla capacità di ridurre i rischi reali sul campo.” 03/12/2025

Dati rielaborati: Fonte Banca Dati Inail, Open Data e Ministero Del Lavoro

 

DI GUIDO BIANCHINI POST PRESIDENT COCOPRO INAIL ASCOLI PICENO