15 Giugno 2026
Tar

Le sentenze del Consiglio di Stato (n. 5580/2025) e del TAR Veneto (n. 1536/2025) hanno chiarito che, nelle offerte di gara, non è obbligatorio indicare i costi della manodopera relativi ai subappaltatori. L’obbligo previsto dall’art. 108, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023 riguarda solo l’appaltatore diretto. Questa interpretazione semplifica la fase di gara e riduce il rischio di esclusioni formali, ma sposta i controlli alla fase esecutiva, dove si verifica il rispetto delle condizioni contrattuali e delle norme sulla sicurezza sul lavoro.
Commento di Bianchini – Equilibri e criticità “La giurisprudenza tutela l’autonomia tra appaltatore e subappaltatore, ma impone attenzione alla protezione concreta dei lavoratori. Il Codice garantisce che i subappaltatori offrano condizioni non inferiori a quelle dell’appaltatore, inclusi i costi della sicurezza e della manodopera, che non possono essere ribassati. Tuttavia, l’assenza di obblighi dichiarativi in gara può indebolire il controllo preventivo. È quindi essenziale che la fase di autorizzazione al subappalto sia gestita con rigore, per assicurare il rispetto dei contratti collettivi e delle norme SSL.”
Implicazioni operative per le imprese
  • Nessuna esclusione per mancata indicazione dei costi della manodopera dei subappaltatori.
  • Responsabilità solidale dell’affidatario sul rispetto dei contratti collettivi.
  • Controlli concentrati nella fase esecutiva, in sede di autorizzazione al subappalto.
  • Divieto di ribasso sui costi della sicurezza e della manodopera (art. 119, D.lgs. n. 36/2023).
Conclusione Le pronunce rafforzano la chiarezza normativa per le imprese, ma richiamano alla responsabilità nella tutela dei lavoratori. La sicurezza, la dignità e la regolarità dei rapporti di lavoro si garantiscono nella fase esecutiva, dove ogni soggetto coinvolto deve operare con trasparenza e rispetto delle regole. 27/09/2025
DI GUIDO BIANCHINI PAST PRESIDENT COCOPRO INAIL ASCOLI PICENO