La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22552 del 4 agosto 2025, ha stabilito che le assenze dovute a quarantena per COVID-19 non rientrano nel periodo di comporto previsto per il licenziamento per malattia. Anche in assenza di comunicazione formale al datore di lavoro, tali assenze sono escluse dal computo, in virtù dell’art. 26 del D.L. 18/2020.
La pronuncia nasce da un caso in cui un lavoratore era stato licenziato per superamento del comporto, nonostante parte delle assenze fossero riconducibili alla quarantena obbligatoria. La Cassazione ha confermato che tali assenze, pur equiparate alla malattia, non possono essere conteggiate ai fini del licenziamento.
COMMENTO DI GUIDO BIANCHINI“Questa decisione rappresenta un punto fermo nella tutela dei lavoratori. La Corte ha riconosciuto che il rispetto delle misure sanitarie non può tradursi in una penalizzazione sul piano occupazionale. È un segnale importante per il futuro: il diritto del lavoro deve sapersi adattare alle emergenze, garantendo equilibrio tra esigenze produttive e diritti fondamentali.”
6 agosto 2025 Fonte: Redazione Edotto
DI GUIDO BIANCHINI PAST PRESIDENT COCOPRO INAIL ASCOLI PICENO
