9 Agosto 2026
NurSind

In allegato il comunicato stampa delle 11 sentenze vinte sui festivi infrasettimanali

Sentenza n. 157/2025 pubbl. il 24/07/2025
RG n. 246/2024

Repubblica italiana
Tribunale di Ascoli Piceno
Giudice del lavoro Riccardo Ionta
Sentenza
pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c.
n. 246/2024 r.g., udienza del 24/07/2025
AST DI ASCOLI PICENO
Avv. GIBELLIERI LAURA
parte ricorrente
SARA DI GIROLAMI
Avv.DE ANGELIS DOMENICO
parte resistente
Le conclusioni delle parti
I. Parte ricorrente agendo in opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 18/2024, emesso dal Tribunale
di Ascoli Piceno eccepisce il difetto di legittimazione passiva, la decadenza del diritto al pagamento e
l’intervenuta prescrizione di parte dei crediti vantati dalla stessa risalenti alle prestazioni effettuate nel
corso dell’anno 2018. Per l’effetto, dichiarare nullo e/o inefficace l’opposto decreto ingiuntivo. In via
principale e nel merito, chiede di dichiarare l’inammissibilità e/o la nullità del decreto ingiuntivo opposto
nonché la sua inefficacia ed infondatezza e conseguentemente revocarlo. In subordine, infine, chiede di
dichiarare non dovuti gli accessori così come richiesti ed ingiunti.
II. Parte resistente chiede di rigettare l’opposizione proposta, e per l’effetto, di convalidare il decreto
ingiuntivo opposto, con condanna della AST Ascoli Piceno, in persona del legale rappresentante p.t., al
pagamento, in favore dell’opposta, della somma ingiunta, delle competenze e spese professionali
liquidate nel decreto ingiuntivo opposto, con condanna al pagamento delle spese e competenze
professionali del presente giudizio.
Le ragioni della decisione
I. La principale questione controversa in giudizio l’accertamento del diritto della parte opposta –
dipendente dell’AST Ascoli Piceno, già ASUR Marche Area Vasta 5 come collaboratore sanitario
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RG n. 246/2024

infermiere – al pagamento della maggiorazione retributiva per il lavoro svolto nelle giornate festive
infrasettimanali ex art. 9 CCNL del 20 settembre 2001, Integrativo del CCNL Comparto Sanità del 7
Aprile 1999.
II. L’art. 9 CCNL 20.9.2001, Integrativo del CCNL del Comparto Sanità del 7.4.1999 (poi richiamata
dall’art. 29.6 CCNL 2016-2018), dispone che
l’attività prestata in giorno festivo settimanale dà titolo, a richiesta
del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per
lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo
.
III. Il Tribunale di Ascoli Piceno, con decreto ingiuntivo n. 18/2024, ha ingiunto a parte ricorrente
“di pagare a
DI GIROLAMI SARA, nel termine di quaranta giorni dalla notifica del presente ricorso, la
somma complessiva, al netto di oneri sociali, di € 1.926,00, con la rivalutazione e gli interessi legali dalla
maturazione delle voci di credito al saldo e le spese della procedura, che si liquidano in complessivi €
237,00 per competenze, € 49,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali,
da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”. La somma è stata domandata in via
monitoria domandando il pagamento dell’’indennità pari alla retribuzione giornaliera percepita
aumentata del 30% per il lavoro svolto in orario diurno e del 50% per il lavoro svolto in orario notturno
per ciascuna giornata di lavoro coincidente con la festività infrasettimanale.
IV. La preliminare questione controversa, in considerazione dell’eccezione sollevata da parte
opponente, riguarda la legittimazione passiva dell’AST Ascoli Piceno. Questa afferma che “A seguito
della L.R. n. 19/2022 sull’Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale, la Regione Marche ha
disposto il riassetto del servizio, istituendo, a far data dal 1.01.2023, cinque Ast, tra cui quella di Ascoli
Piceno, ed ha affidato all’AST di Ancona la funzione di gestione liquidatoria delle attività e delle passività
di tutte le posizioni non trasferite alle Aziende Sanitarie Territoriali alla data del 31.12.2022”.
1 L’eccezione è infondata.
2 L’art. 42 c.9 della Legge regionale 8 agosto 2022 n. 19 dispone che “Alla data del 31 dicembre
2022 l’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) è soppressa e dal 1° gennaio 2023 sono costituite e
divengono operative le Aziende sanitarie territoriali, che subentrano all’ASUR senza soluzione di
continuità, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 6. In relazione alla
soppressa Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) l’Azienda sanitaria territoriale di Ancona svolge,
secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 6, la funzione di gestione
liquidatoria delle attività e delle passività, di tutte le posizioni non trasferite alle Aziende sanitarie
territoriali, nonché dei contenziosi giudiziali pendenti e di quelli residui delle disciolte UU.SS.LL. già
facenti capo all’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR). Le funzioni di commissario liquidatore sono
svolte dal direttore generale dell’Azienda sanitaria territoriale di Ancona, che provvede altresì agli
ulteriori adempimenti obbligatori per legge derivanti dalla soppressione dell’Azienda sanitaria unica
regionale (ASUR). Ai fini della gestione liquidatoria viene mantenuta la separazione contabile e la
segregazione patrimoniale rispetto alla gestione contabile e patrimoniale dell’Azienda sanitaria
territoriale di Ancona istituita con questa legge”.
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3 L’art. 15 dell’Allegato A della Deliberazione della giunta regionale n. 1718 del 19 dicembre 2022,
versata in atti dall’AST resistente (allegato n. 6 alla memoria di costituzione), stabilisce che “L’AST di
Ancona subentra, quale ente liquidatore designato ai sensi del comma 9 dell’art. 42 L.R. 19/2022, nei
contenziosi di cui ASUR sia parte e comunque ad essa già facenti capo, attivi e passivi, giudiziali e
stragiudiziali nonché nei contenziosi per Responsabilità civile terzi sanitaria afferenti alla gestione diretta
sinistri, riferibili al periodo antecedente al 01/01/2023 anche se insorti successivamente a tale data”.
4 Dalla lettura della norma sopra citata, da interpretarsi restrittivamente e in continuità con quanto
già stabilito da questo Tribunale, deve rilevarsi come l’AST di Ancona subentri “nei contenziosi per
Responsabilità civile terzi sanitaria afferenti alla gestione diretta sinistri, riferibili al periodo antecedente
al 01/01/2023 anche se insorti successivamente a tale data” e non nei contenziosi diversi da questi, tra
cui quelli lavoristici, non ancora sorti ovvero riferibili al periodo antecedente al 01.01.2023.
5 Si aggiunga come, in ogni caso, in capo all’AST si colloca il rapporto di lavoro prima riferibile
all’ASUR e che l’art. 42 c. 13 della Legge regionale 8 agosto 2022 n. 19 dispone che “Il personale in
servizio nella soppressa Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) è trasferito senza soluzione di
continuità alle Aziende sanitarie territoriali…conformemente a quanto previsto dall’articolo 31 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche), sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale ai
sensi dei commi 5 e 6” con conseguente applicazione dell’art. 2112.2 c.c.
V. La seconda questione preliminare controversa riguarda l’avvenuta decadenza dalla domanda
giudiziale. Nello specifico, parte opponente eccepisce l’intervenuta decadenza della parte opposta dalla
domanda richiesta in via monitoria, in quanto “le stesse prescrizioni in forza delle quali la ricorrente ha
agito in giudizio e che ha espressamente citato, chiariscono inequivocabilmente che l’attività prestata in
giorno festivo infrasettimanale dà titolo, tra l’altro, alla corresponsione del compenso per lavoro
straordinario con la relativa prescritta maggiorazione, sempre che ciò sia richiesto entro 30 giorni (cf.
art. 9 CCNL integrativo sanità 20.09.2001, co. 1, e art. 29, co. 6, CCNL 2016-2018 citate da controparte),
circostanza non verificatasi nel caso di specie”.
1 L’eccezione è infondata.
2 La norma collettiva non prevede letteralmente alcuna ipotesi di decadenza dal diritto alla
maggiorazione salariale né l’esistenza di un fenomeno estintivo del diritto può desumersi in via
interpretativa.
3 La struttura della norma – l’attività prestata in giorno festivo settimanale dà titolo, a richiesta del dipendente
da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro
straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo
– prevede letteralmente l’originario
concorso di due prestazioni oggetto di una obbligazione alternativa (sulla cui nozione Cassazione n.
24819/2024) ed un termine per l’esercizio del diritto di opzione.
4 E’ utile rammentare che – come ricordato anche da Cassazione n. 24819/2024 – l’obbligazione
alternativa presuppone l’originario concorso di due o più prestazioni, in posizione di parità e dedotte in
modo disgiuntivo, nessuna delle quali può essere adempiuta prima dell’indispensabile scelta di una di
esse, rimessa alla volontà di una delle parti e che diventa irrevocabile con la dichiarazione comunicata
alla controparte; l’obbligazione facoltativa, invece, ha ad oggetto una prestazione principale, unica e
determinata fin dall’origine, nonché, accanto a questa, una prestazione facoltativa, dovuta in via
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subordinata e secondaria, ove venga preferita dal creditore stesso e costituisca quindi l’oggetto di una
sua specifica ed univoca opzione, esercitabile fino al momento in cui non vi sia stato l’adempimento
della prestazione principale.
VI. La questione controversa nel merito riguarda l’accertamento del diritto maggiorazione retributiva
per il lavoro svolto nelle giornate festive infrasettimanali ex art. 9 CCNL del 20 settembre 2001,
Integrativo del CCNL Comparto Sanità del 7 Aprile 1999.
1 E’ incontestato il fatto che la prestazione lavorativa è organizzata in turni giornalieri e notturni da
svolgersi anche nelle giornate festive infrasettimanali.
2 E’ altresì incontestata l’allegazione e la documentazione dello svolgimento delle attività lavorativa
nelle giornate infrasettimanali indicate da parte opposta.
3 E’ ancora incontestata la circostanza che parte opposta non ha usufruito del riposo compensativo.
4 In merito alla sussistenza del diritto può richiamarsi poi Cassazione n. 1505/2021 secondo cui “il
diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste
infrasettimanali è stato ribadito dalla legge n. 520/1952 con la quale il legislatore, nell’apprezzare le
peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere
la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n.
16592/2015), dall’altro ha riconosciuto in tal caso il «diritto ad un corrispondente riposo da godere,
compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale
non fruita», o, in alternativa, a ricevere il «pagamento doppio della giornata festiva»; 5.2. in questo
contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1.9.1995 che agli artt. 18,19 e
20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell’articolazione dell’orario di
lavoro, delle ferie, dei riposi dei riposi e all’art. 44, inserito nella parte seconda del contratto
specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha
riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva
in favore del personale operante su tre turni dell’importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato
(art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui « per il
servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un’indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni
fornite sono di durata superiore alla metà dell’orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni
sono di durata pari o inferiore alla metà dell’orario anzidetto, con un minimo di due ore»; 5.3. l’art. 34
del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la
misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo
per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento,
dall’indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8
ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull’importo unitario così ottenuto è «pari al 15% per
lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario
notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno
festivo»; 5.4. infine con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l’art.
9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che «Ad integrazione di
quanto previsto dall’art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l’attività prestata
in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni,
a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la
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maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo; 5.5. all’esito dell’integrazione disposta dal
richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito
per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca
antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il
compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari
al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare,
l’indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità”.
VII. E’ fondata l’eccezione di prescrizione in merito alle somme relative al 2018.
1 Parte opposta afferma di aver inviato messa in mora all’Azienda in data 20.12.2023 e di aver
prodotto tale documentazione all’interno del fascicolo monitorio.
2 Non vi è prova, tuttavia, dell’avvenuta consegna di tale messa in mora all’Azienda opponente.
Nella documentazione versata in atti, infatti, la ricevuta di avvenuta consegna proviene dalla Regione
Marche.
VIII. Sul quantum dovranno essere calcolati gli interessi legali dalla maturazione al saldo, nulla
spettando, invece, a titolo di rivalutazione monetaria stante il divieto di cumulo sancito dall’art.22,
comma 36 della L.724/1994.
IX. E’ esclusa la condanna alle spese di parte opponente per l’abusivo frazionamento del credito.
X. Le recenti Sezioni Unite n. 7299/2025 – la cui articolata motivazione può qui richiamarsi – hanno
chiarito che:
1 a fronte di una fattispecie che renda ipotizzabile un abusivo frazionamento del credito, nel senso
indicato, la questione è sollevabile dalle parti o anche d’ufficio dal giudice;
2 qualora la rilevi d’ufficio, il giudice la deve comunque sottoporre all’attenzione delle parti in
contraddittorio, concedendo termini per memorie ex art. 183 c.p.c., anche allo scopo di consentire
l’eventuale modifica o integrazione della domanda;
3 se, analizzata la questione in contraddittorio, il giudice ritenga di trovarsi di fronte ad un abusivo
frazionamento della pretesa creditoria, deve innanzitutto verificare se sia possibile l’impiego degli
strumenti messi a disposizione dal codice di rito per convogliare la decisione sull’intera pretesa dinanzi
a sé, quali la riunione ex art. 274 c.p.c. se pendono dinanzi ad uno stesso ufficio giudiziario;
4 quindi, deve procedere a verificare se la parte abbia agito mossa da interesse oggettivo
all’accertamento separato, laddove l’interesse oggettivo deve intendersi come un interesse non di mero
fatto ma ritenuto meritevole di tutela dall’ordinamento. A questo proposito, deve ritenersi che l’aver a
disposizione la prova privilegiata che consente l’accesso ad una tutela più veloce o a contraddittorio
differito solo per una parte del credito possa integrare di per sé un interesse meritevole di tutela, non
potendosi arrivare all’eccesso di affermare che gli strumenti alternativi di più rapida soddisfazione dei
crediti predisposti dall’ordinamento siano in ogni caso preclusi quando i crediti si iscrivano in un unico
rapporto nel senso anzidetto (v. Cass. n. 19048 del 2021, che a proposito del legittimo esperimento
prima dell’azione cartolare e poi, con separato procedimento, dell’azione causale per la parte di credito
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non garantita dalle cambiali ha affermato che l’oggettivo interesse del creditore ad agire inizialmente con
lo strumento giudiziario più spedito esclude il divieto di parcellizzazione della domanda giudiziale);
5 il giudice deve in ogni caso motivare, sulla sussistenza o l’insussistenza di un interesse che
giustifichi il frazionamento della domanda;
6 qualora ritenga abusivo il frazionamento, dovrà di regola pronunciare l’improponibilità della
domanda, con la precisazione che si tratta di pronuncia solo in rito, il che non osta alla proponibilità
della domanda nella sua interezza;
7 qualora, infine, accerti che non si tratterebbe di una pronuncia solo in rito, perché la domanda
non sarebbe più riproponibile unitariamente in un diverso giudizio, il giudice deve pronunciarsi
ugualmente sul merito della pretesa, anche se ritenga la domanda abusivamente frazionata, potendo
sanzionare in questi casi il comportamento del creditore, non conforme ai doveri di lealtà e probità
processuale, mediante la regolamentazione delle spese di lite, fino a porle a carico, con valutazione
discrezionale motivata ex artt. 88 e 92 c.p.c., in tutto o in parte a carico del creditore la cui domanda sia
stata accolta.
8 Il caso di specie oggetto del giudizio di legittimità è stata un’ipotesi , in cui l’attore ha chiesto
contestualmente l’emissione di due distinti decreti ingiuntivi, in riferimento ai crediti maturati per
prestazioni sanitarie erogate in due mesi diversi, uno dei quali non è stato opposto divenendo definitivo,
mentre la domanda giudiziale relativa ai crediti maturati nel mese successivo e dei quali è stata richiesta
l’ingiunzione di pagamento col secondo decreto è stata dichiarata improponibile, la domanda stessa non
sarebbe ulteriormente riproponibile in maniera unitaria e, ove riproposta, dovrebbe essere dichiarata
inammissibile.

XI.
1
Nel caso di specie.
Ricorre il frazionamento del credito.

1.1 I diritti di credito, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono
anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque
fondati sul medesimo fatto costitutivo, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che il
creditore non risulti titolare di un interesse oggettivamente valutabile al la tutela processuale frazionata,
deve essere inteso con la duplice specificazione per cui: a) l’espressione “medesimo rapporto di durata”
va letta in senso storico/fenomenologico, con conseguente attribuzione ad essa del significato di
relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia; b)
nell’espressione “medesimo fatto costitutivo”, l’aggettivo “medesimo” va inteso come sinonimo di
“analogo” e non di “identico” (Cassazione n. 24168/2023);
1.2 Parte ricorrente con ricorso per il decreto ingiuntivo opposto ha domandato “Tra il 2018 e il 2021
la ricorrente in occasione delle festività del 26 dicembre 2018, 1° novembre, 26 dicembre 2019, 6
gennaio, 13 e 25 aprile, 1° maggio, 5 e 15 agosto, 8 e 26 dicembre 2020, 6 gennaio, 5 aprile, 2 giugno,
5 agosto, 1° novembre e 8 dicembre 2021, veniva immessa in turno di servizio, avendo provveduto
così a prestare la propria attività in dette date, ma ad oggi nulla è stato corrisposto alla stessa a titolo di
straordinario festivo.”
1.3 E’ pacifico ed allegato nel ricorso per decreto ingiuntivo che parte ricorrente “ha,
precedentemente, depositato presso Codesto Ill.mo Tribunale, altri ricorsi per decreto ingiuntivo,
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precisamente il ricorso recante il numero di Rg 283/22, per la liquidazione della festività infrasettimanale
del 6 gennaio 2022 (Epifania) per cui il Tribunale di Ascoli Piceno emetteva, il 13 maggio 2022, il
decreto ingiuntivo n. 38/22 e il ricorso RG 860/22 per la liquidazione delle festività infrasettimanali
del 18 aprile 2022 (Lunedì dell’Angelo) e del 25 aprile 2022 (festa della Liberazione), per il quale veniva
emesso il decreto ingiuntivo n. 134/2022 e il ricorso Rg 291/22 per la liquidazione delle festività del
5 agosto 2022 (Festa del Santo Patrono) e del 15 agosto 2022 (festa dell’Assunzione) e il ricorso RG
178/23 per la liquidazione della festività del 26 dicembre 2022 e per cui veniva emesso il decreto
ingiuntivo n. 58/23”.

1.4 Parte ricorrente ha quindi già proposto più azioni monitorie per singole retribuzioni giornaliere
relative al 2022 oggetto di decreti ingiuntivi – non opposti – e successivamente ha proposto un’altra
azione monitoria per le retribuzioni giornaliere dal 2018 al 2021.
2 La questione è stata sottoposta al contradditorio delle parti.

3 Non è possibile l’impiego degli strumenti messi a disposizione dal codice di rito per convogliare
la decisione sull’intera pretesa;
4 La parte non ha agito mossa da interesse oggettivo meritevole di tutela dall’ordinamento
all’accertamento separato.
4.1 Parte ricorrente sostiene che “I predetti ricorsi per decreto ingiuntivo erano relativi alle festività
lavorate nell’anno 2022 e la pretesa azionata aveva ad oggetto ore lavorative rese durante giorni festivi
per la quali era stata presentata dalla ricorrente specifica richiesta di monetizzazione, nel termine dei 30
giorni. (vedasi documentazione allegata). Contrariamente ai crediti relativi agli anni 2018- 2021, tali
crediti erano di pronta realizzabilità sul piano processuale, proprio in considerazione del fatto che per
gli stessi fosse stata presentata l’apposita richiesta nel termine di 30 giorni, tant’è che i relativi decreti
ingiuntivi non sono stati opposti dall’Azienda. Infatti, per i crediti relativi ai festivi 2018- 2021 il cui
pagamento è stato chiesto tramite il decreto ingiuntivo opposto, non erano state, al contrario, presentate
richieste di monetizzazione nei trenta giorni per cui, in considerazione dell’orientamento
giurisprudenziale, in passato oscillante e non univoco sulla natura del termine di 30 giorni previsto dal
comma 6 dell’art. 29 del CCNL 2016- 2018, la ricorrente non aveva azionato la pretesa”.
4.2 La tesi di parte ricorrente non è condivisibile. In disparte la circostanza della mancata prova
documentale della differente situazione evidenziata e ancor in disparte l’evidente frazionamento attuato
con i decreti non opposti (oggetto non del presente giudizio ma in cui si ravvisa a pieno una grave
violazione ai doveri di lealtà e probità processuale), l’esistenza di un dubbio interpretativo in merito
all’ipotetica decadenza per mancato rispetto del termine dei 30 giorni non costituisce un interesse
oggettivo meritevole di tutela dall’ordinamento all’accertamento separato. Premesso che una eventuale
“decadenza” non sarebbe stata nemmeno ravvisabile d’ufficio in sede, è agevole rilevare che, in ipotesi
di carenza documentale o di un requisito per il procedimento monitorio, il giudice avrebbe emesso un
decreto ingiuntivo di semplice accoglimento parziale.
5 Non è possibile addivenire ad una pronuncia solo in rito in quanto una nuova azione giudiziale
avrebbe il medesimo problema ed esito di quella odierna.
6 Non ravvisandosi comunque una gravissima violazione ai doveri di lealtà e probità processuale, si
esclude la possibilità di porre le spese in tutto o in parte a carico del creditore la cui domanda sia stata
accolta.
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7 In disparte la circostanza per cui il parziale accoglimento dell’eccezione di prescrizione conduce
comunque alla revoca del decreto ingiuntivo, deve rilevarsi come lo stesso sarebbe stato in ogni caso
revocato, per frazionamento del credito e limitatamente alle spese, in applicazione di quanto
argomentato in Cassazione n. 16508 del 2023.
p.q.m.

I.
II.
Revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Accerta il diritto di parte opposta alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario festivo
con la maggiorazione prevista dall’art. 9 del CCNL del 20 settembre 2001, Integrativo del CCNL del
Personale del Comparto Sanità stipulato il 7 aprile 1999.
III. Condanna parte opponente al pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive a
tale titolo spettanti, quantificate in euro € 1.806,48, oltre interessi legali dalle spettanze al saldo;
IV. Compensa le spese di giudizio