Con la circolare n. 38/2025, l’INAIL fornisce chiarimenti essenziali in merito alla corretta attribuzione della VOCE TARIFFARIA 0722, fondamentale per il calcolo del premio assicurativo. L’Istituto precisa l’ambito applicativo delle attività d’ufficio, superando alcuni equivoci diffusi nella prassi e garantendo uniformità e coerenza nella classificazione delle mansioni a basso rischio.
Evoluzione della voce 0722 Dagli anni ’80 a oggi, la classificazione delle attività d’ufficio è stata oggetto di un’evoluzione normativa che ha condotto all’attuale voce 0722, introdotta con le Tariffe 2019. Questa comprende attività come contabilità, segreteria, assistenza clienti, progettazione e back office, anche in presenza di spostamenti con veicolo.
Riferimenti normativi principali La classificazione è disciplinata dal D.P.R. 1124/1965, dal Decreto Interministeriale 27/02/2019, dalla L. n. 145/2018, dal D.lgs. n. 36/2021 e dalla L. n. 234/2021. Il principio chiave: l’attività assicurata deve essere effettivamente riconducibile a mansioni amministrative e informatizzate.
Criteri di classificazione Per rientrare nella voce 0722, l’attività deve: avere natura amministrativa, gestionale o informativa; prevedere l’uso di videoterminali, computer o altri strumenti d’ufficio.
Esclusioni principali Restano escluse attività come: produzione software (voce 0726); operazioni di cassa o vendita (voce commerciale); controllo impianti da remoto (voce industriale); mansioni miste collegate alla produzione.
Un principio rafforzato: autonomia classificativa La voce 0722 gode di autonomia rispetto alla lavorazione principale dell’azienda, evitando così l’erronea applicazione di tariffe più gravose per lavoratori d’ufficio operanti in contesti industriali o artigianali.
Applicazioni speciali
· Studi medici: segreteria voce 0722, personale sanitario voce 0311.
· Reception alberghiera: voce 0221 se integrata nell’accoglienza; voce 0722 se svolta da call center o segreteria autonoma.
· Collaborazioni sportive dilettantistiche: dal 1° luglio 2023, voce 0722 per mansioni amministrative non professionistiche.
· Giornalisti subordinati: dal 1° gennaio 2024 rientrano nella voce 0722.
Attenzione agli errori ricorrenti L’INAIL segnala criticità nell’uso improprio della voce 0722 per attività IT, miste ufficio-produzione o basate esclusivamente su codici ATECO. La classificazione va sempre legata all’attività concretamente svolta.
Per BIANCHINI “Con queste precisazioni, l’Istituto intende promuovere una gestione più corretta, equa e trasparente del sistema assicurativo, tutelando le aziende e i lavoratori nella definizione del rischio effettivo”.
Per maggiori info INAIL – CIRCOLARE N. 38 DEL 24 GIUGNO 2025
DI GUIDO BIANCHINI PAST PRESIDENT COCOPRO INAIL ASCOLI PICENO
